CONFERENZA NAZIONALE SULL’ADEGUAMENTO INFORMATICO

ALL’ANNO 2000

Roma, 17 – 18 giugno 1999

 

 

 

Ernesto Bettinelli

 

I PROBLEMI GIURIDICI DEL MILLENNIUM BUG

(Introduzione alla Tavola Rotonda)

 

 

       Il problema del Millennium Bug non di rado viene rappresentato in apertura di discorso come "fenomeno". La parola facilmente, e forse non casualmente, evoca altre situazioni di origine naturale, di forza maggiore, di imprevedibilità di fronte alle quali gli uomini rimangono inermi. Si accorgono di non poter essere pienamente i dominatori della natura e del tempo. In una simile dimensione psicologica prevale la suggestione, ritorna un primordiale atteggiamento di "ingenuità". Fenomeni naturali anche disastrosi (terremoti, uragani, eruzioni vulcaniche…) si impongono come incontenibile spettacolo che rende, sia pure per un attimo, piccoli e uguali gli uomini e che tende a vanificare qualsiasi problema giuridico, qualsiasi responsabilità.

   Non si possono certo trovare i colpevoli di terremoti ed eruzioni, anche se si sa che molti danni a cose e persone derivano da imprevidenza e dissennatezza solo umana, da una scellerata utilizzazione e gestione del territorio.

    Il Millennium Bug è considerato "fenomeno" in quanto è comune alla gran parte del mondo (quanto meno ai paesi tecnologicamente più evoluti) ed ha un tasso di pervasività non determinabile.     E' questa, forse, la prima eclatante manifestazione della globalità nelle sue principali espressioni: mercati, comunicazioni, trasporti… Insomma un'emergenza di tutti.

    Proprio questo aspetto di universalità induce, talora, a dimenticare che il Millennium Bug è un "prodotto" del lavoro degli uomini: un pessimo prodotto che provocherà inconvenienti, disagi, povertà; "danni" imputabili a responsabilità solamente soggettive, anche se certamente diffuse nello spazio e nel tempo.

    Eppure anche la ferrea logica del diritto, in virtù della quale dovrebbero essere misurate con sufficiente rigore le responsabilità di ciascuno in rapporto all'attività dannosa posta in essere, non può non scontrarsi con quella rassegnata e diffusa, se non prevalente, percezione che il Millennium Bug è appunto una "disgrazia a catena" che travalica frontiere, aziende, servizi, a tal punto da rendere assai arduo, se non impossibile un redde rationem giuridico. Certamente si riconosce e si pronostica che scoppieranno contenziosi, che i tribunali potranno essere ingolfati da cause, che la stessa via ragionevole delle transazioni dominata dalle potenti corporazioni dei lawyers troverà ostacoli non ancora sperimentati.

    Un simile previsto (e non disinteressatamente invocato) "Legal Bug" viene poi alimentato dalle prime prese di distanza dei soggetti di chiusura e garanzia del sistema economico e finanziario: le Assicurazioni. Le quali, già da tempo, hanno fatto sapere che in linea di massima i danni provocati dalla mancata considerazione e valutazione di un evento certo come "un" cambiamento di data non trovano copertura… Tanto più se un rischio siffatto dipende da un "vizio genetico" degli strumenti causa di danno.

    E allora chi pagherà? Chi potrà pagare? Quanto si potrà e dovrà pagare?

    A una simile domanda si tenta di rispondere pur nella società dura globale del massimo liberismo, della più libera concorrenza richiamando (riscoprendo?) i principi di solidarietà e di cooperazione. Se il Millennium Bug è un "fenomeno", se la somma delle infinite azioni ed omissioni che l'hanno determinato non potrà avere un risultato definitivo…, allora i costi dovranno essere ridistribuiti tra tutti gli appartenenti del villaggio globale: anche tra le mere vittime terminali che difficilmente potranno ottenere la giustizia di un adeguato ristoro.

    Questa prospettiva della "condivisione" richiede comunque l'individuazione di un metodo, giacché è impensabile che il principio di responsabilità venga abbandonato all'inaugurazione del 2000.

    Si tratta piuttosto di ricercare nuovi parametri per valutare il rapporto causa-effetti, il comportamento dei singoli soggetti nella comune battaglia contro il Bug, la dimostrazione della loro effettiva volontà e capacità di riduzione dei danni…

    Ancora una volta i primi tentativi di rendere governabile il Legal Bug ci provengono dal pianeta americano, dove non di rado il duro linguaggio delle leggi riesce a coniugarsi con il mito, con il "bisogno di mito". Ecco in tal senso la legge del "Buon Samaritano" approvata dal Congresso USA il 19 ottobre 1998 (Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act) che si propone di limitare (rendere sostenibile) le responsabilità dei produttori di beni e servizi informatici. Le quali sono limitate o attutite se gli stessi produttori rilasciano trasparenti dichiarazioni sul grado di compatibilità dei loro prodotti all'anno 2000 e se esse sono esenti da dolo. Non solo: tale legge deroga alla dura legislazione antitrust, al divieto di comportamenti protettivi da parte di soggetti pubblici nei confronti di quanti operano nel mercato "open"; è ammessa, anzi incentivata, la libera circolazione di informazioni sul problema dell'anno 2000 tra istituzioni pubbliche e soggetti privati anche se suscettibili di contravvenire alle "normali" regole della concorrenza. Ora è il momento della cooperazione.

    Sullo sfondo una possibilità, se non una promessa: i costi del Millennium Bug potranno essere almeno in parte "fiscalizzati", ci potrà essere il sostegno finanziario dello stato (degli stati) ad evitare la riduzione del mercato a causa dell'uscita da esso di troppe imprese non in grado di rispondere secondo i normali principi dell'ordinamento. A tal fine si cerca di disincentivare o limitare lo stesso ricorso ai tribunali. In tal senso, pur tra molti contrasti, un progetto in discussione al Senato USA prevede, tra le altre misure, una moratoria di 90 giorni per l'inizio di qualsiasi azione giudiziaria (con riguardo soprattutto alle class actions) per dare modo a produttori e fornitori di adeguare o correggere i dispositivi informatici che abbiano dato luogo a malfunzionamenti; e, in ogni caso, si stabilisce un tetto al risarcimento dei danni lamentati (non oltre i 250 mila dollari).

    La situazione appena descritta si riferisce, però, a un "pianeta" in cui la sensibilità, l'informazione e la preoccupazione per l'impatto del baco del 2000 sono diffuse ovunque e da tempo, sovente anche in forma parossistica.

    Vi sono altre situazioni, altri paesi più disinvolti o spensierati (come l'Italia) in cui, viceversa, l'attenzione (non dico l'allarme) è maturata troppo in ritardo, fuori tempo massimo, senza plausibili giustificazioni, se non quella di un'endemica ignoranza, della perdurante tendenza e tentazione a sottovalutare i problemi dell'evoluzione tecnologica, a separare le competenze tecniche da quelle amministrative (e politiche). In ultima analisi: a non curarsi dei problemi della convivenza, quando questi appaiono di difficile comprensione e non siano immediatamente gestibili sul piano della (gratificante) comunicazione.

    Come è noto, il "Comitato anno-2000" è stato istituito solo il 14 dicembre 1998 (anche per obiettive difficoltà istituzionali: la crisi di governo che nel nostro patologico sistema politico significa il blocco se non l'azzeramento di tutte le iniziative in corso, anche se di natura amministrativa e urgente); si è insediato solo il 14 gennaio 1999, ma ha iniziato ad operare subito ed ha preso sul serio i compiti al medesimo assegnati. Tra di essi figura quello di studiare e valutare le "implicazioni…[anche] giuridiche dell'impatto del cambio di data sui sistemi e sulle procedure informatiche, sul complesso dei rapporti tra produttori-distributori e utenti-consumatori, sulla disciplina dei contratti e sul regime delle relative responsabilità" (DPCM 14 dicembre 1998, art. 1, lett. d). Una tale attività non è evidentemente fine a se stessa, ma si associa al compito di formulare al Governo "proposte e iniziative… anche normative", volte (anche) a "prevenire gli effetti negativi sugli interessi economici degli operatori e dei consumatori" (loc. cit.: lett. c.).

    In questa prospettiva e in questa situazione di pauroso ritardo, il Comitato, già nella sua prima riunione di lavoro (21 gennaio 1999, quando solo il 2 per cento degli italiani era a conoscenza del "fenomeno" del Millennium Bug), si è posto il problema delle responsabilità giuridiche connesse con il mancato adeguamento dei sistemi informatizzati all'anno 2000.

    Il Comitato ha compreso subito che se tali responsabilità (contrattuali, extracontrattuali, amministrative, erariali) non fossero state "enfatizzate", in non pochi settori della vita economica, sociale e amministrative del Paese (pur vitali, ma un po' periferici rispetto alle grandi reti internazionali) il processo di aggiornamento sarebbe rimasto ancora fermo. Ecco perché l'approccio che è prevalso nelle discussioni è stato quello della continuità dei servizi (con particolare riguardo a quelli di convivenza) in favore dei cittadini; la ricerca, quindi, di norme anche a sfondo pedagogico che contribuissero a svegliare amministratori dormienti.

    La prima unanime proposta del Comitato al governo è stata quella dell' "adozione immediata di un decreto-legge" che recepisse "l'affermazione delle responsabilità per i soggetti tenuti all'adeguamento informatico all'anno 2000".

    Tale proposta non ha avuto alcun seguito, anche se a livello informale un gruppo di giuristi del Comitato (tra i quali io stesso) ha cercato di costruire un testo da presentare il Governo.      Personalmente avevo prospettato due soluzioni alternative (in verità, complementari) che avrebbero costituito una specificazione di principi già presenti nel Codice civile in tema di responsabilità generali. Si trattava di emanare disposizioni, appunto speciali, relative alle responsabilità per mancato adeguamento dei sistemi informatici.

    La prima ipotesi era formulata nei seguenti termini: "Chiunque, a causa del mancato, errato o comunque inefficace adeguamento dei sistemi informatici e telematici al cambio di data dell'anno 2000 cagiona danno ad altri è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile."

    La seconda più "forte", meno allusiva contemplava: "Chiunque, a causa del mancato, errato o comunque inefficace adeguamento dei sistemi informatici e telematici al cambio di data dell'anno 2000, cagiona un danno alla sicurezza ed alla incolumità delle persone, alla regolarità dei trasporti e delle telecomunicazioni, all'esattezza nell'adempimento delle obbligazioni è tenuto al risarcimento."

    Nell'ambito di questo gruppo spontaneo di inascoltati giuristi del Comitato era stata anche affacciata l'idea che si potesse introdurre una moderata prospettiva premiale (sulla scorta dell'esempio americano) che avrebbe ponderato le responsabilità (e quindi il risarcimento dei danni) nel caso di accertata conformità all'anno 2000 (ad opera di "organismi pubblici e privati a ciò abilitati") di processi produttivi entro cui operasse un sistema pur risultato, dopo il 2000, imprevedibilmente inadeguato.

    Queste idee sono rimaste solo un esercizio. I problemi giuridici del Millennium Bug, il "Legal Bug", sono ancora sottovalutati anche se segnali di contenzioso nel nostro Paese incominciano a essere percepibili, anche se importanti studi di avvocati si stanno preparando, anche se le associazioni di categoria incominciano a preoccuparsi.

    Era pertanto doveroso che la Conferenza nazionale sull'adeguamento informatico all'anno 2000 riservasse uno spazio di approfondimento a questi temi, chiamando a discuterli esperti e protagonisti. L'approccio degli interventi che seguiranno sarà pertanto soprattutto pratico. Mi auguro anche che i giuristi qui invitati possano, anche in futuro, collaborare con il Comitato in quella dimensione solidaristica e di interesse generale che il Millennium Bug suscita per la ricerca di soluzioni e rimedi equilibrati che il legislatore dovrà, prima o poi, considerare.