CONFERENZA NAZIONALE SULLADEGUAMENTO INFORMATICO
ALLANNO 2000
Roma, 17 18 giugno 1999
PROFILI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI
DEL RISCHIO 2000
Avv. Luigi DESIDERIO
Capo del Servizio Legale dellISVAP
Sia consentita in premessa una notazione di psico-sociologia spicciola e, comunque, di ordine metagiuridico.
Il rischio 2000 è il rischio dellimprevidenza, unimprevidenza colpevole in quanto frutto di negligenza.
La sorpresa dei non addetti al lavoro (quorum ego) dinanzi alla banalità delle cause sottese allemergenza 2000 è paragonabile a quella di chi avesse scoperto che Albert Einstein non era bravo a fare le somme. Ma come? Si programma di andare su Marte, pianeta del mistero e dellignoto, e si resta "in panne" dinanzi alla mancata previsione di ciò che sicuramente avverrà nel momento in cui i computer dovranno registrare le due cifre finali dellanno 2000?
In altri termini, appare inconcepibile alluomo comune, che non sia un personaggio di STAR TREK, che intelligenze geniali, votate a creare strumenti di supporto per le più complesse attività programmatorie, non abbiano previsto il rischio del doppio zero; e sì che il 2000, per imminenza rispetto ai tempi di maturazione e diffusione di una coscienza informatica prima ancora che per evocazione di suggestioni millenaristiche, avrebbe dovuto considerarsi scadenza da tempo stampata nellimmaginario collettivo sicchè non poteva, non doveva sfuggire ai maghi della cibernetica un richiamo di attenzione in ordine agli esiti che il suo compiersi avrebbe potuto produrre su un sistema socio-economico che largamente dipende dal funzionamento degli apparati e degli strumenti informatici.
Si rimarca tale profilo per formulare un primo ammonimento; che cioè i protagonisti della comunità informatica si astengano dal tentativo di trasferire su altre categorie di operatori le proprie responsabilità.
Linsistenza, per non dire la petulanza, con la quale si chiede al sistema assicurativo e conseguentemente agli Organi che ne controllano loperatività di farsi carico, ciascuno per la sua parte, delle conseguenze dellaltrui imprevidenza sembra mascherare, in senso psicoanalitico, un bisogno di rimozione di colpe che si collocano altrove, dovendo equamente ripartirsi fra produttori ed utilizzatori di strumenti informatici, responsabili i primi di aver creato e messo in commercio materiale inadatto a reggere limpatto col 2000, gli altri di non avere tempestivamente posto in atto misure di Disaster Recovery per tale scadenza.
A tale ammonimento altro ne segue, che si lega più propriamente alla natura peculiare del rischio 2000. Se come da taluni si riconosce il Millennium bug si presenta con caratteristiche che lo assimilano ad un rischio catastrofale, sarà opportuno aver presente che gli effetti delle catastrofi siano esse prodotte dalluomo, dalla natura o abbiano causa mista tradizionalmente impegnano nello sforzo ripristinatorio non un unico soggetto (o ununica categoria di soggetti), ma una pluralità di organi e di interventi, pubblici e privati, individuali e collettivi. Appare, perciò, coerente con la specificità dellevento che si assuma un analogo approccio metodologico, se si vuole evitare che lalba del nuovo millenio illumini scenari apocalittici da day after.
In siffatta prospettiva possono valutarsi e definirsi gli ambiti di un concorrente apporto del sistema assicurativo allattenuazione del pregiudizio derivante agli operatori economici dal maturare del rischio 2000. E sintende che, già così enunciato, il problema palesa unangustia di impostazione, poiché taglia fuori da una possibile considerazione in chiave tutoria la platea vastissima dei beneficiari o destinatari indiretti delle prestazioni informatiche, che pure sono chiamati a patire, senza o con scarso ristoro, i disservizi connessi al tilt dei programmi computerizzati.
Per comodità espositiva, il campo di una teorica assunzione del rischio 2000 da parte delle compagnie di assicurazione può così delimitarsi:
Tanto precisato, va detto che per i danni a cose appare assai dubbia lassicurabilità del rischio 2000, dal momento che esso si collega ad un difetto genetico, cioè ad un vizio intrinseco del programma informatico, che è fattispecie assimilabile a quella di cui allart. 1906 c.c.. Ne consegue che, in assenza di un esplicito patto inclusivo, lassicuratore può fondatamente ritenere di non dover rispondere dei danni prodotti da un difetto intrinseco della cosa di cui non abbia avuto conoscenza al momento della stipula. Ciò può affermarsi con sufficiente certezza riguardo alle assicurazioni terrestri, mentre per quelle marittime e della navigazione aerea valgono le regole di cui agli artt. 525 e 1028 cod. nav., che rendono assicurabile anche il vizio occulto.
Sul grado di conoscenza del rischio 2000, attribuibile alle parti allatto della stipula del rischio 2000, va puntualizzato quanto segue:
Problemi in parte diversi si pongono con riguardo alla copertura dei danni della responsabilità civile.
Poiché questa esclude da copertura i soli danni derivanti da una condotta dolosa dellassicurato, la negligenza manifestata nella mancata assunzione di misure di attenuazione o di neutralizzazione del rischio 2000 non esclude lobbligo della garanzia assicurativa, unico limite rinvenendosi nel rispetto del massimale di polizza.
Quanto al dolo come stato soggettivo escludente la copertura, resta da valutare se ed in quale misura la mancata effettuazione di interventi volti a precludere o ridurre le conseguenze del rischio 2000 possa configurare comportamenti definibili soltanto colposi (sia pure, al limite, in termini di colpa grave) o anche dolosi (nelle diverse accezioni del dolo specifico, del dolo generico e del dolo eventuale che lesperienza giuspenalistica individua), nel qual caso andrebbe stabilito "a monte" quali siano i limiti di trasferibilità alla materia civilistica di categoria concettuale nate in ambito penale. Né va dimenticato che il dolo non preclude la risarcibilità del danno quando questo sia riconducibile alla condotta non solo colposa, ma anche dolosa del dipendente, ritenendosi dalla giurisprudenza che lart. 1900, comma 2, non sia derogato dallart. 1917.
Il problema resta necessariamente aperto ad ogni soluzione, fermo restando che alla giurisprudenza spetterebbe lultima parola.
Lassunto apre la via alla considerazione dellulteriore evenienza che il rischio 2000 è suscettibile di produrre, quella cioè di un contenzioso sterminato, suscettibile di creare incertezze, cadute di immagine, spreco di risorse materiali ed umane, che non è opportuno incoraggiare.
E chiaro che il rischio 2000 potrà essere fronteggiato soltanto attraverso lo sforzo comune e concorde di tutti gli operatori, ciascuno di essi dovendo rinunciare a credere che esso possa trasformarsi in un business o in unoccasione di lucro.
Mettano, perciò in atto se non lo hanno ancora fatto e sempre che vi sia ancora tempo per farlo le imprese industriali e commerciali ogni intervento volto a minimizzare le conseguenze del rischio; si sforzino i produttori di tecnologie informatiche di porre riparo alla loro sprovvedutezza concependo ed offrendo allutenza sistemi capaci di impedire o circoscrivere lemergenza del black out informatico, non dimenticando che, come fornitori di materiali inadatti a fronteggiare il pregiudizio di un evento certo (larrivo del 2000), potrebbero essere chiamati direttamente a rendere conto dei danni provocati alla propria clientela; infine, si mostrino le compagnie allaltezza del compito primario di produttrici di certezza, sia attraverso la predisposizione di uninformativa capillare capace di dare agli assicurati tempestiva consapevolezza dei limiti delle coperture in atto, sia attraverso un prudente ricorso a meccanismi riassicurativi, che garantiscano duttilità di comportamenti senza perdite di fiducia nei confronti dellutenza e senza rischi per la propria stabilità.
E vero, con riguardo agli aspetti riassicurativi, che è orientamento diffuso fra i riassicuratori negare ogni possibilità di copertura; e tuttavia linassicurabilità allinterno dei trattati in corso è proprio il thema demonstrandum, assunto cioè certamente sostenibile ma altrettanto sicuramente controvertibile. Del resto, è corrente il riconoscimento che il riassicuratore segua la sorte della compagnia cedente.
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