CONFERENZA NAZIONALE SULL’ADEGUAMENTO INFORMATICO

ALL’ANNO 2000

Roma, 17 – 18 giugno 1999

 

 

LA RESPONSABILITÀ PER DANNO ALL’ERARIO DERIVANTE DAL MANCATO ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI E COMPUTERIZZATI ALL’ANNO 2000

di Ermanno GRANELLI

 

 

    La assoluta esiguità del tempo a disposizione mi impone di essere molto sintetico.

    Per chi non conosce i caratteri della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa ricordo brevemente che gli elementi della responsabilità amministrativa per danno all’Erario sono i seguenti:

    Tanto sinteticamente premesso, in via generale, occorre prendere in esame singolarmente gli aspetti sopra menzionati con riferimento al problema del mancato adeguamento all’anno 2000 dei sistemi informatici e computerizzati.

    Il primo elemento è quello soggettivo. E’ naturale che, anche nel fatto di specie, coloro che possono essere chiamati a rispondere delle conseguenze dannose per l’Erario del mancato adeguamento sono gli amministratori, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i soggetti legati alle pubbliche amministrazioni da un rapporto di servizio (si pensi ai servizi di tesoreria affidati ad istituti bancari).

    Quanto al secondo elemento, quello psicologico, è evidente che nulla è da rilevare quanto al dolo. Non si può escludere che qualcuno intenzionalmente voglia procurare danni ad una pubblica amministrazione sfruttando l’occasione del "millennium bug" !

    La cosa però più probabile è che si versi nell’ipotesi di negligenza. In questo caso, poiché è esonerato da responsabilità il soggetto cui è addebitabile una colpa lieve, ci si deve chiedere se il mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al cambio di data dell’anno 2000 possa ascriversi a l’ipotesi di colpa grave.

    A me pare che non sussistano dubbi. L’evento del cambiamento di data è, ovviamente, prevedibile ed è noto, altresì, che il mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati può cagionare eventi dannosi. Mi sembra, perciò, che ci siano gli elementi per poter qualificare il comportamento omissivo per mancato adeguamento come negligenza grave da imputare a chi aveva l’obbligo di adeguare i sistemi.

    Quanto al danno occorre precisare che si distingue in dottrina tra danno diretto e danno indiretto.

    La prima ipotesi è quella di colui che direttamente cagiona un danno ai beni, mobili e immobili, delle pubbliche amministrazioni. E’ il caso del dipendente dell’amministrazione che, preso da una crisi per non essere riuscito ad adeguare all’anno 2000 il suo computer, lo distrugge definitivamente !

    Ma come è evidente è il caso probabilmente meno frequente...

    La seconda ipotesi è, invece, quella del cosiddetto danno indiretto, allorchè l’amministrazione abbia dovuto risarcire il terzo del danno a questi cagionato dall’amministratore, dal funzionario, dal dipendente. E qui naturalmente la casistica può essere più ampia.

    Si può pensare alla responsabilità del direttore di una ASL, ma anche ovviamente del direttore sanitario e del primario del reparto ospedaliero, nel quale le apparecchiature elettromedicali non adeguate all’anno 2000 abbiano procurato il decesso o una lesione personale ai pazienti. Ma anche, per passare ad un settore completamente diverso, alla responsabilità di un addetto alla vigilanza di dighe che non abbia verificato la conformità all’anno 2000 dei sistemi di controllo delle acque del bacino.

    Il danno deve essere, come detto, patrimonialmente valutabile. Valgono, perciò, le regole generali per la determinazione del danno, salvo la possibilità per la Corte dei conti di attenuare l’addebito della somma al soggetto ritenuto responsabile (c.d. potere riduttivo).

    E’ comunque qui da segnalare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Cit., Sez. Un.; 25.6.1997, n. 5668) ha affermato "che la cognizione in ordine all’azione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorchè, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dell’immagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".

    Infine il nesso di causalità: gli eventi dannosi debbono essere riconducibili al comportamento omissivo consistente nel mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati.

    L’ultimo aspetto che mi pare opportuno evidenziare è il principio in base al quale ognuno risponde per la parte che ha preso nell’azione o nell’omissione dalla quale è derivato l’evento dannoso. Ciò significa che la Corte dei Conti, in sede di giudizio, gradua il livello di partecipazione all’azione o all’omissione causative del danno e che, perciò, l’accertamento è esteso a tutta la "catena delle responsabilità", non essendo possibile esonerare chi, per posizione di vertice nell’organizzazione, avrebbe dovuto vigilare sulle azioni di adeguamento.

    Conclusivamente, occorre ancora una volta sensibilizzare all’adeguamento dell’anno 2000 tutti i livelli di responsabilità delle pubbliche amministrazioni, nella consapevolezza che, nei casi non auspicati di eventi dannosi, nessuno può andare esente dall’accertamento delle responsabilità del danno arrecato.