CONFERENZA NAZIONALE SULLADEGUAMENTO INFORMATICO
ALLANNO 2000
Roma, 17 18 giugno 1999
LA RESPONSABILITÀ PER DANNO ALLERARIO DERIVANTE DAL MANCATO ADEGUAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI E COMPUTERIZZATI ALLANNO 2000
di Ermanno GRANELLI
La assoluta esiguità del tempo a disposizione mi impone di essere molto sintetico.
Per chi non conosce i caratteri della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa ricordo brevemente che gli elementi della responsabilità amministrativa per danno allErario sono i seguenti:
Tanto sinteticamente premesso, in via generale, occorre prendere in esame singolarmente gli aspetti sopra menzionati con riferimento al problema del mancato adeguamento allanno 2000 dei sistemi informatici e computerizzati.
Il primo elemento è quello soggettivo. E naturale che, anche nel fatto di specie, coloro che possono essere chiamati a rispondere delle conseguenze dannose per lErario del mancato adeguamento sono gli amministratori, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i soggetti legati alle pubbliche amministrazioni da un rapporto di servizio (si pensi ai servizi di tesoreria affidati ad istituti bancari).
Quanto al secondo elemento, quello psicologico, è evidente che nulla è da rilevare quanto al dolo. Non si può escludere che qualcuno intenzionalmente voglia procurare danni ad una pubblica amministrazione sfruttando loccasione del "millennium bug" !
La cosa però più probabile è che si versi nellipotesi di negligenza. In questo caso, poiché è esonerato da responsabilità il soggetto cui è addebitabile una colpa lieve, ci si deve chiedere se il mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al cambio di data dellanno 2000 possa ascriversi a lipotesi di colpa grave.
A me pare che non sussistano dubbi. Levento del cambiamento di data è, ovviamente, prevedibile ed è noto, altresì, che il mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati può cagionare eventi dannosi. Mi sembra, perciò, che ci siano gli elementi per poter qualificare il comportamento omissivo per mancato adeguamento come negligenza grave da imputare a chi aveva lobbligo di adeguare i sistemi.
Quanto al danno occorre precisare che si distingue in dottrina tra danno diretto e danno indiretto.
La prima ipotesi è quella di colui che direttamente cagiona un danno ai beni, mobili e immobili, delle pubbliche amministrazioni. E il caso del dipendente dellamministrazione che, preso da una crisi per non essere riuscito ad adeguare allanno 2000 il suo computer, lo distrugge definitivamente !
Ma come è evidente è il caso probabilmente meno frequente...
La seconda ipotesi è, invece, quella del cosiddetto danno indiretto, allorchè lamministrazione abbia dovuto risarcire il terzo del danno a questi cagionato dallamministratore, dal funzionario, dal dipendente. E qui naturalmente la casistica può essere più ampia.
Si può pensare alla responsabilità del direttore di una ASL, ma anche ovviamente del direttore sanitario e del primario del reparto ospedaliero, nel quale le apparecchiature elettromedicali non adeguate allanno 2000 abbiano procurato il decesso o una lesione personale ai pazienti. Ma anche, per passare ad un settore completamente diverso, alla responsabilità di un addetto alla vigilanza di dighe che non abbia verificato la conformità allanno 2000 dei sistemi di controllo delle acque del bacino.
Il danno deve essere, come detto, patrimonialmente valutabile. Valgono, perciò, le regole generali per la determinazione del danno, salvo la possibilità per la Corte dei conti di attenuare laddebito della somma al soggetto ritenuto responsabile (c.d. potere riduttivo).
E comunque qui da segnalare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Cit., Sez. Un.; 25.6.1997, n. 5668) ha affermato "che la cognizione in ordine allazione di responsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investiti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti anche allorchè, con il suo esercizio, si assuma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento dellimmagine e della personalità pubblica dello Stato, che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il profilo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso".
Infine il nesso di causalità: gli eventi dannosi debbono essere riconducibili al comportamento omissivo consistente nel mancato adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati.
Lultimo aspetto che mi pare opportuno evidenziare è il principio in base al quale ognuno risponde per la parte che ha preso nellazione o nellomissione dalla quale è derivato levento dannoso. Ciò significa che la Corte dei Conti, in sede di giudizio, gradua il livello di partecipazione allazione o allomissione causative del danno e che, perciò, laccertamento è esteso a tutta la "catena delle responsabilità", non essendo possibile esonerare chi, per posizione di vertice nellorganizzazione, avrebbe dovuto vigilare sulle azioni di adeguamento.
Conclusivamente, occorre ancora una volta sensibilizzare alladeguamento dellanno 2000 tutti i livelli di responsabilità delle pubbliche amministrazioni, nella consapevolezza che, nei casi non auspicati di eventi dannosi, nessuno può andare esente dallaccertamento delle responsabilità del danno arrecato.