CAMERA DEI DEPUTATI N. 6329
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO
DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(AMATO)
---
Proroga di termini per l’adempimento delle
obbligazioni
aventi scadenza al 31 dicembre 1999
-------------
Presentato il 10 settembre 1999
-------------
ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il Presidente della Banca centrale europea
(BCE) ha nei mesi scorsi formalmente comunicato al Presidente del Consiglio dei
ministri economici e finanziari dell’Unione europea (ECOFIN) che il sistema dei
pagamenti Target verrà chiuso nel giorno 31 dicembre 1999 per permettere
l’adozione preventiva di misure che evitino i problemi informatici legati al
passaggio all’anno 2000, e ha raccomandato ai Ministri finanziari di far sì che
tale data venga dichiarata giorno non lavorativo (“non-business day”),
in modo da permettere di anticipare il back-up dei sistemi informatici
degli operatori finanziari riducendo al minimo i rischi derivanti dal “millennium
bug”. La chiusura di Target, comprese le procedure nazionali che in
esso regolano, impedirà il regolamento di operazioni finanziarie tra terzi. Anche
il sistema nazionale di pagamenti facente capo alla Banca d’Italia non sarà
operativo.
I Ministri economici e finanziari dell’Unione europea hanno
successivamente emesso un comunicato, in occasione del Consiglio ECOFIN
informale svoltosi a Dresda lo scorso
aprile, dichiarando che gli Stati membri avrebbero assicurato che l’esecuzione
di qualsiasi obbligazione contrattuale effettuata dai soggetti operanti nei
mercati finanziari non fosse possibile nel giorno citato. Di conseguenza è
necessario prevedere una norma che consenta di evitare agli operatori italiani
la contestazione di eventuali inadempimenti per le obbligazioni aventi scadenza
in detta data e di rispettare gli impegni presi a livello comunitario.
Con la norma in esame si dispone lo slittamento al primo
giorno lavorativo successivo, il 3 gennaio 2000, di tutti i termini relativi ad
ogni tipo di adempimento o pagamento, anche se riferiti al computo di periodi
di prescrizione o decadenza, che debba avvenire per il tramite di operatori
attivi sul sistema dei pagamenti della banca centrale. Il testo proposto
ricalca la legge 24 gennaio 1962, n. 13, che venne emanata per disciplinare la
proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle banche.
Data la chiusura generalizzata dei sistemi di pagamento,
è stato disposto che la proroga in questione venga estesa a tutti i soggetti
che operino direttamente od indirettamente sul circuito gestito dalla Banca
d’Italia. Oltre alle banche vengono inclusi le poste, tutti gli intermediari
finanziari, le società fiduciarie, le imprese assicurative, i sistemi di
gestione accentrata di strumenti finanziari e le casse di compensazione e
garanzia delle operazioni su strumenti finanziari. Peraltro la non inclusione
dei mercati finanziari tra i soggetti cui si applica direttamente la suddetta
proroga rende possibile la loro operatività in tale data, purché non implichi
forme di pagamento. Ciò andrebbe incontro all’esigenza di lasciare nella
disponibilità dei mercati la scelta se sospendere per intero la propria
attività, ovvero se prevedere un limitato funzionamento.
A tale riguardo, si precisa che con la formulazione
prescelta, fermo restando lo slittamento dei termini relativi ad adempimenti
tramite il circuito dei pagamenti prima indicato, anche per tutti gli
intermediari individuati resta possibile l’operatività residua nella data del
31 dicembre, ad esempio per la conclusione di nuovi contratti.
Infine, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica viene abilitato ad integrare il novero dei soggetti
che beneficiano della proroga, al fine di garantire che nessun operatore attivo
sul suddetto circuito, e non contemplato espressamente dalla norma di legge,
venga escluso dalla previsione in esame.
DISEGNO DI LEGGE
----
1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d’Italia del 16 marzo 1992, e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 1992, concernenti l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n.1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell’ambito del sistema dei pagamenti, eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.