CAMERA  DEI  DEPUTATI   N. 6329

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

 

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Proroga di termini per l’adempimento delle obbligazioni
aventi scadenza al 31 dicembre 1999

 

 

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Presentato il 10 settembre 1999

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         ONOREVOLI DEPUTATI ! – Il Presidente della Banca centrale europea (BCE) ha nei mesi scorsi formalmente comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri economici e finanziari dell’Unione europea (ECOFIN) che il sistema dei pagamenti Target verrà chiuso nel giorno 31 dicembre 1999 per permettere l’adozione preventiva di misure che evitino i problemi informatici legati al passaggio all’anno 2000, e ha raccomandato ai Ministri finanziari di far sì che tale data venga dichiarata giorno non lavorativo (“non-business day”), in modo da permettere di anticipare il back-up dei sistemi informatici degli operatori finanziari riducendo al minimo i rischi derivanti dal “millennium bug”. La chiusura di Target, comprese le procedure nazionali che in esso regolano, impedirà il regolamento di operazioni finanziarie tra terzi. Anche il sistema nazionale di pagamenti facente capo alla Banca d’Italia non sarà operativo.

            I Ministri economici e finanziari dell’Unione europea hanno successivamente emesso un comunicato, in occasione del Consiglio ECOFIN informale svoltosi a  Dresda lo scorso aprile, dichiarando che gli Stati membri avrebbero assicurato che l’esecuzione di qualsiasi obbligazione contrattuale effettuata dai soggetti operanti nei mercati finanziari non fosse possibile nel giorno citato. Di conseguenza è necessario prevedere una norma che consenta di evitare agli operatori italiani la contestazione di eventuali inadempimenti per le obbligazioni aventi scadenza in detta data e di rispettare gli impegni presi a livello comunitario.

            Con la norma in esame si dispone lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo, il 3 gennaio 2000, di tutti i termini relativi ad ogni tipo di adempimento o pagamento, anche se riferiti al computo di periodi di prescrizione o decadenza, che debba avvenire per il tramite di operatori attivi sul sistema dei pagamenti della banca centrale. Il testo proposto ricalca la legge 24 gennaio 1962, n. 13, che venne emanata per disciplinare la proroga dei termini scadenti in giorni feriali di chiusura delle banche.

            Data la chiusura generalizzata dei sistemi di pagamento, è stato disposto che la proroga in questione venga estesa a tutti i soggetti che operino direttamente od indirettamente sul circuito gestito dalla Banca d’Italia. Oltre alle banche vengono inclusi le poste, tutti gli intermediari finanziari, le società fiduciarie, le imprese assicurative, i sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari e le casse di compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari. Peraltro la non inclusione dei mercati finanziari tra i soggetti cui si applica direttamente la suddetta proroga rende possibile la loro operatività in tale data, purché non implichi forme di pagamento. Ciò andrebbe incontro all’esigenza di lasciare nella disponibilità dei mercati la scelta se sospendere per intero la propria attività, ovvero se prevedere un limitato funzionamento.

            A tale riguardo, si precisa che con la formulazione prescelta, fermo restando lo slittamento dei termini relativi ad adempimenti tramite il circuito dei pagamenti prima indicato, anche per tutti gli intermediari individuati resta possibile l’operatività residua nella data del 31 dicembre, ad esempio per la conclusione di nuovi contratti.

            Infine, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica viene abilitato ad integrare il novero dei soggetti che beneficiano della proroga, al fine di garantire che nessun operatore attivo sul suddetto circuito, e non contemplato espressamente dalla norma di legge, venga escluso dalla previsione in esame.

 

 

 

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

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ART. 1

 

 

1. Sono prorogati di diritto al 3 gennaio 2000 tutti i termini scadenti il 31 dicembre 1999, anche se di prescrizione e di decadenza, cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuarsi per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, delle Poste italiane Spa, delle imprese di investimento, degli agenti di cambio, delle società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69, 70 e 80 del testo unico emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, o sono disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e della Banca d’Italia del 16 marzo 1992,  e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.73 del 27 marzo 1992, concernenti l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della  Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della legge 2 gennaio 1991, n.1, nonché degli altri soggetti, abilitati al regolamento di operazioni finanziarie nell’ambito del sistema dei pagamenti, eventualmente individuati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.