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Art. 19(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000)
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorità amministrative indipendenti, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), le imprese e le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno 2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'Euro del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'Euro (CEP), ridenominati Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle prefetture, attività di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere integrati con esperti provenienti dalle categorie già rappresentate nei Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono:
a) alla scelta di interventi finalizzati e controllabili;
b) alla identificazione delle interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla complessità;
c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente, a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le proposte di soluzione individuate.
5. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attività di rilevazione di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei sistemi informatici, nonché per il funzionamento del Comitato di studio ed indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno 2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
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